Alienazione di beni culturali di soggetti pubblici o persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti

L’alienazione dei beni culturali di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici nonché persone giuridiche private senza scopo di lucro deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero, ai sensi degli artt. 54 e seguenti del D. Lgs. 42/2004.

L’istanza, da inoltrare preferibilmente via pec, va inviata sia a questa Soprintendenza che al Segretariato Regionale.

Per la modulistica e per ulteriori informazioni si rimanda all’apposita pagina del sito del Segretariato Regionale MiC per la Liguria: https://www.liguria.beniculturali.it/modulistica/. La durata del procedimento è di 120 giorni.

La Soprintendenza ha il compito di curare l’istruttoria e di inoltrare il proprio parere alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, presieduta dal Segretario Regionale, che ha il compito di decidere ed emettere il provvedimento finale, a cura del Segretariato Regionale.

Sono altresì soggetti ad autorizzazione le costituzioni di ipoteca e di pegno ed i negozi giuridici che possono comportare l’alienazione dei beni culturali (artt. 54-57).

Le prescrizioni e le condizioni contenute nell’autorizzazione devono essere riportate nell’atto di alienazione; sono inoltre trascritte nei registri immobiliari a cura della Soprintendenza.

Al pari di quanto avviene per i passaggi di proprietà di beni culturali di proprietà privata, l’atto di alienazione dovrà essere denunciato a questa Soprintendenza ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. 42/2004 e, se ricorrono le condizioni, sottoposto a condizione sospensiva per l’eventuale esercizio della prelazione (artt. 60-62). Si rimanda pertanto alla sezione Alienazione di beni culturali di proprietà di soggetti privati e diritto di prelazione.

Ultimo aggiornamento

31 Agosto 2022, 15:40