Alienazione di beni culturali di proprietà di soggetti privati e diritto di prelazione
Alienazioni – Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo (onerosi o non onerosi), la proprietà di beni culturali (soggetti a vincolo, anche parziale) devono essere denunciati al Ministero ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. n. 42/2004.
Gli atti che trasferiscono la detenzione di beni immobili (ad esempio, la locazione) non devono essere denunciati. Devono, invece, essere denunciati gli atti che trasferiscono la detenzione di beni mobili.
La relativa denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto alla Soprintendenza competente per territorio utilizzando il modulo presente alla pagina Modulistica:
- dall’alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
- dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare, o in caso di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
- dall’erede o dal legatario in caso di successione a causa di morte. Per l’erede il termine decorre dall’accettazione dell’eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall’art.623 del c.c., salvo rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.
La denuncia deve contenere i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali, l’indicazione del luogo in cui si trovano i beni, l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento, nonché, ai fini dell’invio delle comunicazioni dovute, l’indicazione del domicilio in Italia delle parti, preferibilmente via PEC. La denuncia priva delle indicazioni previste o con indicazioni incomplete o imprecise è considerata non avvenuta, con notevoli ripercussioni sui termini relativi all’esercizio di prelazione (da 60 a 180 giorni).
Esercizio del diritto di prelazione – Il diritto di prelazione può essere esercitato dal Ministero, dalla Regione o da altro ente pubblico territoriale interessato ai sensi degli artt. 60-62 del D. Lgs. n. 42/2004, nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento a titolo oneroso, o nel termine di 180 giorni dalla ricezione di denuncia tardiva o dall’acquisizione di tutti gli elementi costitutivi della stessa in caso di omessa o incompleta denuncia, mediante apposita proposta di prelazione al Ministero.
Il provvedimento di prelazione è notificato all’alienante ed all’acquirente e la proprietà passa allo Stato dalla data dell’avvenuta notifica. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
Nelle more di definizione del provvedimento di prelazione l’atto di alienazione è sospensivamente condizionato all’esercizio di prelazione e all’alienante è vietato effettuare la consegna della cosa. Qualora il Ministero eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, è fatta salva la facoltà dell’acquirente di recedere dal contratto.
Gli atti a titolo non oneroso (quali successioni, donazioni ecc) devono sempre essere comunicati nel termine di 30 giorni dalla stipula dell’atto ma non sono soggetti all’esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero o degli altri Enti eventualmente interessati.
Ultimo aggiornamento
1 Settembre 2022, 12:12