Agevolazioni fiscali

I proprietari di beni riconosciuti di interesse culturale e sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio possono ottenere agevolazioni fiscali, che costituiscono uno strumento di sostegno indiretto alla conservazione di tali beni. In particolare, sono detraibili/deducibili dal reddito le spese sostenute per la conservazione o il restauro di beni culturali dichiarati di interesse. Per ottenere la detraibilità/deducibilità, è necessario presentare apposita richiesta circa la necessità delle spese sostenute. Più specificamente, si rimanda a quanto espressamente indicato all’art. 40, c.9 del D. L. 201 del 01/12/2011, convertito in L. 214 del 22/12/2011.

Per le modalità di presentazione della richiesta di agevolazione si veda la Circolare Ministeriale 222/2012. A seguito di numerosi aggiornamenti, si veda per le modalità operative, la Circolare n. 13/E del 31 maggio 2019 emanata dell’Agenzia delle Entrate, in particolare le pagine 139 e seguenti.

Per quanto attiene alla documentazione da presentare alla competente Soprintendenza, si veda alla relativa sezione Modulistica.

Si rammenta che l’evoluzione della normativa fiscale ha comportato una parziale riduzione dei c.d. “benefici fiscali”. Di seguito si vuole illustrare, a solo titolo esemplificativo, i principali postulati riguardanti il binomio immobile vincolato – aspetti fiscali:

  • imposta di registro trasferimento immobili vincolati. Nessuna agevolazione è prevista a far data dal 2013/2014 (Governo Monti) per cui si applica imposta fissa del 9% ed ipotecaria e catastale in misura fissa. Recente giurisprudenza di Cassazione ha previsto per l’imposta ipotecaria e catastale, solo per gli immobili vincolati, l’applicazione dell’imposta a percentuale e non in misura fissa;
  • per gli immobili vincolati e locati l’unica agevolazione è una riduzione della base imponibile del 35% anziché come avviene per gli altri immobili del 5%;
  • in materia IMU si può beneficiare di una riduzione dell’imponibile, assoggettato all’imposta, del 50%. Per l’ottenimento occorre presentare alla competente Soprintendenza apposita istanza attestante l’esistenza del vincolo;
  • sono previste agevolazione ai fini dell’imposta di successione/donazione ovvero, i beni IMMOBILI VINCOLATI che cadono nell’asse ereditario vengono esclusi dall’asse ereditario/donazione per l’applicazione dell’imposta;
  • a corollario di quanto sopra rimane da considerare “l’art bonus” che non riguarda esclusivamente i beni immobili vincolati (ma anche ad esempio donazioni a musei  e fondazioni riconosciute);
  • a corollario di quanto sopra rimane da considerare “l’art bonus” che non riguarda esclusivamente i beni immobili vincolati (ma anche ad esempio donazioni a musei  e fondazioni riconosciute) per questo argomento si rimanda alla lettura di quanto, ben dettagliato, viene riportato sul sito web del Ministero

Documentazione standard per le richieste di agevolazione fiscale per opere di restauro e manutenzione su beni architettonici, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”

Generalità

  • L’ammissione ai benefici fiscali è subordinata all’assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs 42/2004 (già D.Lgs. 490/99) ed in particolare agli adempimenti prescritti dall’art.59, concernenti sia la denuncia degli atti a titolo oneroso (compravendite) che gratuito (successioni, donazioni).
  • Nel caso in cui il restauro o la manutenzione non si esaurisca in un unico intervento riferibile all’anno in corso, sarà sufficiente inoltrare le richieste di detrazione per le ulteriori fasi d’intervento o per più stati d’avanzamento negli anni successivi, purché il fatturato sia ripartito negli anni di competenza e presentato nell’anno finanziario di pertinenza.
  • Dovendo questa Soprintendenza provvedere al successivo inoltro all’Ufficio Tecnico Erariale competente delle fatture e del conto consuntivo, gli stessi dovranno essere prodotti in duplice copia.
  • Nelle istanze dovranno essere specificati eventuali altri accessi; se trattasi di n. rosso, l’eventuale civico nero di appartenenza; sono obbligatori i dati catastali completi dell’immobile ovvero F. NCEU e/o NCT, Mappale e Subalterno; se possibile allegare l’estratto di mappa relativo e la visura catastale.
  • I termini concernenti il rilascio delle predette certificazioni sono indicati nelle Tabelle riportate sul D.M. 13.6.94 n°495, pubblicato sul supplemento G.U. n°187 dell’11.8.94.
  • In caso di mancata inclusione dei tempi di rilascio di alcune certificazioni, il termine previsto è di 30 giorni, salvo integrazioni, specificatamente richieste da questa Soprintendenza.
  • Le domande dovranno contenere le generalità del richiedente, specificando la titolarità, gli interventi per quali si richiede la certificazione, segnalando la quantità delle opere realizzate.

Certificazione vincoli ai fini I.M.U.  – D.L. n. 201 del 6.12.2011 art.13, convertito in L. n. 214 del 22.12.2011 (scarica modello editabile)

Ultimo aggiornamento

1 Settembre 2022, 12:04